Faq
In questa sezione sono disponibili le risposte alle domande più frequenti sulle materie trattate dagli Uffici di prossimità
L'amministratore di Sostegno è un soggetto nominato dal Giudice Tutelare per assistere e rappresentare una persona ritenuta fragile in quanto affetta da una disabilità fisica o psichica che lo limita in tutto o in parte nel compimento degli atti della vita quotidiana.
Al compimento dei 18 anni, ogni persona fisica acquista la capacità di agire, ossia l’idoneità a porre in essere atti che abbiano effetti giuridici. Può, però, accadere che l’individuo maggiorenne non sia pienamente capace di rendersi conto del valore degli atti che compie. La legge prevede la possibilità di nominare una persona che ha il compito di affiancare chi non è più in grado, anche temporaneamente, di occuparsi dei propri interessi con una certa lucidità. È prevista quindi una tutela da parte dell’ordinamento mediante tre diversi meccanismi: l’amministrazione di sostegno; l’inabilitazione e l’interdizione.
L’amministrazione di sostegno è una misura di protezione flessibile volta a limitare il meno possibile la capacità di agire di persone con menomazioni fisiche o psichiche. Nella prassi, è questa la misura di protezione più utilizzata, in quanto meno restrittiva della libertà del soggetto incapace e più rispettosa delle sue esigenze.
I requisiti per la nomina dell’amministratore di sostegno sono due:
- Infermità/menomazione fisica o psichica
- lmpossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi
Due condizioni, queste, che devono coesistere ed essere legate da un rapporto di causalità. Significa che, per nominare l’amministratore di sostegno, la persona deve avere una infermità/menomazione fisica o psichica tale da impedire che possa curare i propri interessi, anche parzialmente o temporaneamente.
Beneficiari della figura dell’amministratore di sostegno tipicamente sono:
- i soggetti disabili, a causa di menomazioni fisiche o di infermità mentali: persone con ritardo mentale, con autismo o sindrome di Down, soggetti con patologie psichiatriche, ritardi mentali, demenza senile o morbo di Alzheimer
- i ludopatici
- i soggetti affetti da infermità fisiche (come conseguenza di ictus, malattie degenerative o in fase terminale, condizioni di coma e stato vegetativo)
Presupposto fondamentale per la nomina è che queste persone non siano in grado di attendere ai propri interessi economici, burocratici, ed amministrativi.
L'Amministratore di Sostegno può essere nominato esclusivamente dal Giudice Tutelare presso il Tribunale del luogo ove il soggetto fragile risiede ovvero ove ha il domicilio abituale.
Può richiedere l’amministratore di sostegno:
- il beneficiario della misura, anche se minore, interdetto o inabilitato
- il Pubblico Ministero
- il coniuge, o la persona stabilmente convivente o unita con unione civile
- i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado
- il tutore dell’interdetto
- il curatore dell’inabilitato
Inoltre, secondo l’articolo 406 del Codice Civile, "i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, se sono a conoscenza di fatti che richiedono la nomina di un amministratore di sostegno, hanno l’obbligo di richiederlo, rivolgendosi al Giudice Tutelare o segnalando la situazione al Pubblico Ministero".
Il Giudice Tutelare, generalmente, predilige la nomina ad AdS di familiari che hanno manifestato la loro disponibilità ad assumere l'incarico. Se necessario può nominare anche una persona estranea al nucleo familiare. Questo avviene generalmente quando sussiste un conflitto tra parenti ovvero quando il Giudice Tutelare ne ravvisi la necessità per il bene dell'amministrato.
Il Giudice Tutelare può nominare anche persone giuridiche (ad es. il Comune) o professionisti iscritti ad albi (ad es. avvocati o commercialisti).
Si deve depositare un ricorso (anche senza l'assistenza di un legale) nel Tribunale competente in ragione della residenza del soggetto fragile, anche per il tramite dello sportello di prossimità. Il modello di ricorso può essere facilmente scaricato dalla sezione modulistica dei siti dei Tribunali e deve essere corredato da documento di identità del ricorrente e del beneficiario e dalla certificazione medica attestante lo stato di infermità.
Il Giudice Tutelare fisserà una udienza per l'ascolto del beneficiario e per valutare la sussistenza dei requisiti per addivenire alla nomina.
L'amministratore di sostegno assume le funzioni con il giuramento che deve essere prestato entro il termine indicato nel decreto di nomina.
È disponibile e può essere facilmente scaricato dalla sezione modulistica dei siti dei Tribunali un modello di rendiconto annuale, recante una serie di informazioni relative all'amministrato di sostegno ed una griglia da completare con i dati patrimoniali del beneficiario (patrimonio all'inizio dell'anno di amministrazione di sostegno, entrate ed uscite e patrimonio alla fine dell'anno di amministrazione di sostegno).
L'AdS compie gli atti che sono espressamente specificati nel decreto di nomina e negli eventuali provvedimenti successivi e che possono riguardare:
- la cura della persona e l'organizzazione della sua assistenza
- la gestione del suo patrimonio.
Nello svolgimento dei suoi compiti deve tenere conto delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario ed informarlo delle decisioni che intende assumere. In caso di dissenso l'AdS dovrà informare il Giudice Tutelare che provvederà a dirimere il contrasto.
L'AdS si occupa, a titolo esemplificativo, di decidere la collocazione abitativa (in casa o in istituto), la scelta degli eventuali collaboratori familiari (badanti e/o colf), la gestione dei rapporti con i componenti della famiglia e con il personale sanitario.
Si precisa che NON rientrano tra le competenze dell'AdS lo svolgere direttamente interventi di natura assistenziale e/o finalizzati alla cura che devono essere assunti dagli enti istituzionalmente preposti. Pertanto i servizi sociali, le strutture assistenziali in senso lato, il personale medico/sanitario devono prestare l'assistenza personale indipendentemente dalla nomina di un amministratore di sostegno.
Nel caso in cui l'amministratore di sostegno dovesse ravvisare la necessità di compiere atti volti alla cura della persona o all'organizzazione dell'assitsenza non ricompresi nel decreto di nomina, dovrà formulare apposita istanza al Giudice Tutelare per ottenerne l'autorizzazione.
L'AdS si occupa, a titolo esemplificativo, della riscossione dello stipendio o della pensione, della gestione del conto corrente o del libretto ove sono depositati i risparmi dell'amministrato, il pagamento del canone di locazione, della retta della struttura o delle spese di amministrazione dell'immobile/immobili di proprietà, delle utenze, delle imposte e tasse e della gestione di tutte le situazioni patrimoniali riferibili all'amministrato.
Nel caso in cui l'amministratore di sostegno dovesse ravvisare la necessità di copiere atti di natura patrimoniale non ricompresi nel decreto di nomina, dovrà formulare apposita istanza al Giudice Tutelare per ottenerne l'autorizzazione.
In linea di massima solo le spese urgenti e strettamente necessarie, come ad esempio chiusura di utenze, pagamento competenza a badanti e spese funerarie, anche se - a rigore - sono spese che dovrebbero essere sostenute dagli eredi. Rispetto al funerale e loculo l’Ads può anche durante la vita del beneficiario stipulare un contratto funerario pagando anticipatamente il necessario.
Non è necessario il consenso del beneficiario. Il decreto di nomina viene sempre emesso dal Giudice Tutelare, talvolta anche d'ufficio, quando appare la misura più idonea a proteggere l'incapace.
Si è possibile. Nel caso in cui l'amministrato di sostegno cambi la propria residenza ovvero trasferisca la propria dimora abituale in un altro circondario, al fine di realizzare la piena tutela del soggetto fragile, verrà richiesto il trasferimento della procedura nel Tribunale competente per territorio.
L'Ufficio tutelare è gratuito. Tuttavia “Il Giudice Tutelare, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore (rectius AdS) un'equa indennità”.
L'equa indennità liquidata all'amministratore di sostegno, generalmente, è comprensiva del rimborso delle spese sostenute e viene attinta dal patrimonio del beneficiario della procedura.
Se il ricorso viene presentato senza l'assistenza di un legale è sufficiente apporre sulla domanda una marca da bollo da € 27,00.
Assolutamente no. L'applicazione della misura di protezione dell'amministratore di sostegno limiterà la capacità di agire del beneficiario nei limiti di quanto previsto dal decreto di nomina senza incidere sulla capacità di intendere e volere dell'amministrato.
Si ma il Giudice può procedere comunque d'ufficio.
Se dal ricorso emerge la necessità di un intervento immediato a tutela della persona e/o del suo patrimonio, il Giudice Tutelare può adottare provvedimenti immediati tra cui la nomina di un AdS provvisorio per il compimento degli atti necessari ed urgenti.
Analogamente a quanto previsto per il tutore (art. 382 c.c.) l'amministratore di sostegno potrà essere chiamato a rispondere dei danni che siano, eventualmente, dericati al beneficiario per effetto di una (grave) violazione.
Si. Non sono preclusi all'amministrato di sostegno i cd. “atti personalissimi” tra cui contrarre matrimonio e testare.
In caso di impedimento definitivo o durevole, non essendo sufficiente un'assenza temporanea, l'Amministratore di Sostegno può essere sostituito con decreto motivato del Giudice Tutelare su istanza del beneficiario, dell'Amministratore di Sostegno medesimo, del Pubblico Ministero o di taluno dei soggetti di cui all'art. 406 c.c. (parente entro il IV grado e affini entro il II grado e servizi sociali).
No, ai sensi dell'art. 408 c.c., gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario non possono ricoprire tale incarico.
Assolutamente sì. Le indicazioni della persona che necessita di sostegno devono essere tenute in considerazione da parte del Giudice Tutelare. Qualora esista una persona di fiducia del beneficiario che, nello stesso tempo, risulti adatta a ricoprire l'incarico il Giudice Tutelare la prenderà in massima considerazione.
Come indicato nella Faq "Com'è il procedimento di nomina?", è possibile farsi assistere da un avvocato ma la legge non prevede l'obbligo di difesa tecnica.
La misura di protezione dell'amministrazione di sostegno, a differenza delle altre (interdizione/inabilitazione) consente di salvaguardare i bisogni del soggetto fragile con strumenti di protezione ad hoc “cuciti su misura”. I poteri dell'amministratore di sostegno, infatti, possono essere più o meno estesi in ragione delle reali necessità ed esigenze del beneficiario.
Tale possibilità è contemplata dalla legge in cui si fa esplicito riferimento alla persona stabilmente convivente. E' una norma che in tema di amministrazione di sostegno ha realizzato una significativa parificazione tra componennti della famiglia legittima e della famiglia di fatto.
Per sapere se una persona è sottoposta alla misura di protezione dell'amministrazione di sostegno è necessario richiedere al competente ufficio la copia integrale dell'atto di nascita. Il provvedimento che apre l'amministrazione di sostegno viene, infatti, comunicato all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni a margine all'atto di nascita.
N.B. L'annotazione non risulta sull'estratto dell'atto di nascita ma solo sull'atto integrale.
Il decreto di nomina generalmente precisa quali atti possono essere compiuti dall’AdS in nome e per conto del beneficiario o insieme al beneficiario.
Per gli atti non previsti nel decreto, il beneficiario è libero di agire in autonomia.
L’AdS può compiere senza specifica autorizzazione del giudice tutelare gli atti di “ordinaria amministrazione” (riscossione somme, pagamento utenze o rette), mentre dovrà chiedere autorizzazione al giudice tutelare - presentando apposita istanza in Cancelleria - per il compimento di atti di straordinaria amministrazione (es. vendita immobili, costituzione ipoteca, per agire/resistere in giudizio).
L'Amministratore di sostegno rappresenta il beneficiario nel compimento degli atti previsti dal decreto di nomina del Giudice Tutelare.
La responsabilità dell'Amministratore è, pertanto, limitata agli atti delegati: questi risponde civilmente per omissioni o cattiva gestione, nei confronti del beneficiario, e penalmente qualora tali condotte assumano rilievo penale.
L'amministratore, poi, ha la responsabilità specifica connessa alla peculiarità del suo ruolo quale supporto del beneficiario. In base all'art. 410 c.c., infatti, l'amministratore nello svolgimento dei suoi compiti, deve tenere conto delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario informando tempestivamente l'amministrato degli atti da compiere e il Giudice Tutelare in caso di dissenso col beneficiario stesso.
Qualora l'Amministratore effettui scelte in contrasto con le aspirazioni del beneficiario, ovvero scelga atti dannosi per l'amministrato, ovvero sia negligente nel perseguire l'interesse e la soddisfazione dei bisogni dell'interessato, questi, il Pubblico Ministero o il coniuge, il convivente, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado possono ricorrere al Giudice Tutelare, il quale adotterà, con decreto motivato, i provvedimenti più opportuni.
Alla scadenza naturale se si tratta di un decreto a termine, oppure quando il beneficiario, l'Amministratore di Sostegno, il Pubblico Ministero, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il tutore, il curatore, i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, presentano istanza adeguatamente ed opportunamente motivata al Giudice Tutelare e quest'ultimo accoglie il ricorso con un proprio decreto.
Le funzioni del Tutore e dell'Amministratore di Sostegno cessano altresì al momento stesso della morte del beneficiario.
Per attivare la misura di protezione dell'amministrazione di sostegno bisognerà prendere in considerazione il luogo ove l'amministrato abita effettivamente. Il ricorso, pertanto, andrà depositato presso l'ufficio del Giudice Tutelare in cui si trova il domicilio del futuro beneficiario.
Occorre distinguere.
Non sono valide le disposizioni testamentarie effettuate dal beneficiario, in favore dell’Ads, dopo la nomina di questi e prima dell’approvazione del conto finale della gestione.
Se, però l'Amministratore di sostegno è parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero coniuge o persona con lui stabilmente convivente, l’amministrato può disporre testamento a suo favore.
I debiti ereditari sono le obbligazioni che il defunto ha lasciato al momento della morte. L’erede che accetta l’eredità diventa responsabile anche dei debiti, a meno che non accetti l’eredità con beneficio di inventario, che limita la sua responsabilità ai beni ereditati.
Anche per vendere i beni ereditati dal minore serve l'autorizzazione del Giudice Tutelare. Il Giudice valuta se la vendita è nell'interesse del minore e stabilisce come deve essere reinvestito il ricavato della vendita.
È un modo per accettare l'eredità senza rischiare di ereditare anche i debiti del defunto. In questo modo, il minore (o il beneficiario di Amministrazione di Sostegno) risponde dei debiti del defunto solo con i beni che ha ereditato, e non con i suoi beni personali.
L’accettazione dell’eredità può avvenire in modo espresso o tacito, ad esempio utilizzando i beni ereditati. La rinuncia, invece, deve essere espressa formalmente davanti a un notaio o presso un Tribunale.
Anche in questo caso, serve l'autorizzazione del Giudice Tutelare per accettare l'eredità. L'Amministratore di Sostegno deve presentare al Giudice una relazione dettagliata sull'eredità, spiegando se è conveniente accettarla o meno.
I genitori o il tutore non possono accettare l'eredità a nome del minore senza l'autorizzazione del Giudice Tutelare. Questo serve a proteggere il patrimonio del minore, evitando che accetti un'eredità dannosa, cioè con più debiti che beni.
Se una persona decede senza aver lasciato un testamento, l’eredità si distribuisce secondo quanto previsto dalla legge. I parenti più stretti, come coniuge e figli, avranno diritto a ricevere una quota dell’eredità.
I genitori sono i rappresentanti legali del minore e ne esercitano la responsabilità genitoriale. Se i genitori non sono presenti o sono in conflitto di interesse, il Giudice Tutelare può nominare un tutore o un curatore speciale.
Per ottenere il passaporto per un minore è necessario l'assenso di entrambi i genitori. Se uno dei due genitori non è d'accordo, l'altro genitore può rivolgersi al Giudice Tutelare.
Quando i genitori non riescono a trovare un accordo su questioni importanti che riguardano il figlio (come la scelta della scuola, le cure mediche, l'amministrazione dei beni) possono rivolgersi al Giudice Tutelare. Il Giudice, dopo aver sentito i genitori e il figlio, se ha un'età sufficiente per esprimere la sua opinione, prende la decisione che ritiene più utile per il minore.
La legge italiana prevede che una ragazza minorenne possa interrompere la gravidanza entro i primi 90 giorni. Se ha meno di 14 anni, o se non vuole informare i genitori, deve chiedere l'autorizzazione al Giudice Tutelare.
Il minore ha il diritto di essere ascoltato, se è ritenuto capace di discernimento. Nei procedimenti che lo riguardano, come nelle cause di affidamento o nelle decisioni mediche, il giudice deve considerare la sua opinione in base alla sua maturità.
Il curatore speciale viene nominato quando si verifica un conflitto d’interesse tra il minore e i suoi rappresentanti legali, ad esempio in caso di decisioni mediche o patrimoniali in cui i genitori non possono agire nel miglior interesse del minore.
L'inabilitazione è una misura di protezione che priva parzialmente il soggetto della capacità di agire. Viene disposta dal giudice tutelare nei casi di infermità mentale meno grave dell'interdizione o nei casi di prodigalità, abuso di bevande alcoliche o di stupefacenti che espongono il soggetto o la sua famiglia a gravi pregiudizi economici.
L'interdizione è una misura di protezione che priva completamente il soggetto della capacità di agire. Viene disposta dal giudice tutelare nei casi di grave infermità mentale che rende il soggetto incapace di provvedere ai propri interessi.
La tutela dei minori consiste in interventi di protezione attuati per salvaguardare, favorire e proteggere il benessere di minori e adolescenti. La tutela dell'infanzia si è modificata nel corso dei secoli, di pari passo al cambiamento del contesto sociale, politico-giuridico e culturale.
Per richiedere l'interdizione o l'inabilitazione, è necessario presentare un ricorso al giudice tutelare del luogo dove la persona interessata ha la residenza o il domicilio. Il ricorso deve essere presentato da un legale.





